STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “CENTRO MATTEUCCI”
Art. 1. - DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita, con sede a Viareggio, via D’Annunzio n.22 l'Associazione culturale denominata “CENTRO MATTEUCCI per l’Arte Moderna”. L'Associazione “appartiene ai suoi aderenti” che ne determinano l'organizzazione e il governo.
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 2. - OGGETTO DELL'ATTIVITA'
L'Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire attività di carattere culturale e sociale.
L'Associazione si prefigge di: studiare, promuovere, tutelare e valorizzare il patrimonio storico dell’arte moderna e contemporanea.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Tali scopi potranno essere conseguiti con attività diretta da parte dell'Associazione o indirettamente tramite enti ed organismi terzi.
Per il raggiungimento del proprio oggetto l’Associazione potrà ideare, organizzare e gestire mostre monografiche e collettive, convegni, forum, seminari, dibattiti, pubblicazioni etc. direttamente o con altre associazioni, enti, fondazioni, istituzioni pubbliche e private. Potrà inoltre porre in essere tutte quelle manifestazioni, attività e iniziative utili al raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo, esclusivamente sulla base di proprie opportunità, dovrà valutare i servizi e le priorità necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 3. - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, dai proventi delle quote sociali, dalle eccedenze annuali di bilancio (coperta ogni spesa di gestione) nonché da eventuali contributi, erogazioni, lasciti fatti a qualunque titolo a favore dell'Associazione con specifica destinazione al patrimonio.
L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
• i redditi netti prodotti dal proprio patrimonio;
• le rette, le tariffe o i contributi di enti e di privati;
• ogni altro provento non destinato all'aumento del patrimonio;
• eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
• le quote sociali versate dagli associati.
Art. 4. - ASSOCIATI
Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che condividono gli scopi dell'Associazione, è esclusa la temporaneità della partecipazione
all’Associazione.
Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e le persone fisiche e giuridiche che verranno successivamente ammesse ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
I soci sono suddivisi in tre categorie:
• Soci ordinari – sono le persone fisiche e giuridiche che, previa presentazione di domanda d'ammissione sottoscritta da almeno due soci, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. Ove il socio non sia persona fisica, dovrà indicare la persona che lo rappresenta in ogni rapporto con l'Associazione e nell'Assemblea. All'atto di ammissione i soci ordinari versano la quota di ammissione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci che non avranno presentato per scritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo, con le relative conseguenze. Il contributo associativo è intrasmissibile, irrepetibile e non rivalutabile. Tra i soci ordinari vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.Tra i Soci ordinari sono anche i soci fondatori oltre a coloro che hanno partecipato all’atto di costituzione dell’Associazione e lo hanno sottoscritto, anche quelli così qualificati e nominativamente indicari nell’atto costitutivo stesso.
• Soci sostenitori - sono coloro che versano una quota associativa mensile o annuale a titolo di contributo volontario, anche per usufruire di particolari servizi resi dall'associazione. Chiedono l'adesione alle attività dell'associazione e partecipano alla vita sociale senza diritto di voto. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci con funzioni consultive;
• Soci onorari – sono le persone, gli enti od istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione, ovvero che, con la propria attività, si siano particolarmente distinti nel campo culturale oggetto dell'Associazione. I soci onorari sono designati dal Consiglio Direttivo, assumono uno status che ha carattere onorifico e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci con funzioni consultive.
Art. 5 – PERDITA QUALIFICA
La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni od esclusione.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata nel caso di eventuale morosità o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero, qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti e delle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale entro trenta giorni da tale comunicazione potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
La perdita della qualifica di socio implica la decadenza automatica ed immediata da qualsiasi eventuale carica ricoperta.
Art. 6. – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’associazione:
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Collegio dei Revisori dei Conti
• il Comitato Scientifico.
Art. 7. – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dell’Associazione è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una due volte l'anno, in ordine all’attività dell'Associazione, per l'approvazione e le modifiche dello statuto, e dei regolamenti, per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione, e per l’approvazione dei Bilanci.
L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di 1/10 dei soci.
Le adunanze dell'Assemblea dei soci sono ordinarie e straordinarie.
Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni, in prima convocazione, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci ordinari e le delibere saranno prese a maggioranza di voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per la modifica dello statuto occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci ordinari, per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio, il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci ordinari.
Spetta all'Assemblea deliberare in merito:
• all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nei termini di legge e di statuto;
• alla nomina del Consiglio Direttivo;
• alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
• alla modifica dello statuto;
• ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle.
La convocazione deve essere fatta con comunicazione scritta almeno otto giorni prima della riunione ovvero via telegramma, telefax o e-mail, almeno cinque giorni prima.
Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati: la data e l'ora di inizio di prima e seconda convocazione, il luogo della seduta (anche fuori dalla sede sociale), nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Hanno diritto ad intervenire tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale se ed in quanto stabilita, e che siano soci da almeno tredici mesi; in caso di necessità i soci
possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta. Ogni socio non potrà rappresentare più di tre soci. I soci sostenitori ed i soci onorari partecipano all'Assemblea con funzioni consultive.
L'Assemblea viene presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, che redige il verbale da trascrivere sull'apposito registro, che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 8. – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 9 componenti,due terzi dei quali sono eletti dai Soci Fondatori e i restanti dall'Assemblea dei soci .I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzione.
Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, scelti tra gli stessi componenti. Il Consiglio Direttivo può nominare altresì un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri e tra i non soci; in questo caso il Segretario non avrà diritto di voto in consiglio.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente oppure, nel caso di contemporanea assenza, il consigliere più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.
I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.
Art. 9. - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, a cui spettano poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione:
• cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
• provvede all'amministrazione dell'Associazione ed al suo regolare funzionamento;
• delibera su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
• stabilisce le modalità di firma con facoltà di conferire procure speciali per singoli atti;
• progetta e verifica lo svolgimento delle attività sociali;
• predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per ciascun esercizio;
• delibera sugli eventuali regolamenti;
• delibera in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
• nomina i soci onorari;
• convoca le assemblee previste dallo statuto;
• promuove, ove occorra, le proposte di modifica dello statuto sociale;
• assume, sospende, licenzia il personale alle dipendenze dell'associazione; stipula contratti d'opera;
• determina, in caso di necessità, la quota d’associazione.
• Nomina in Comitato Scientifico.
Art. 10. - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepreside o da 1/3 dei suoi componenti e si riunisce almeno due volte l'anno per la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
La convocazione deve essere fatta con comunicazione scritta almeno otto giorni prima della riunione ovvero via telegramma, telefax o e-mail, almeno tre giorni prima.
Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica.
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.
Le votazioni si svolgono per appello nominale oppure a voti segreti; quando si tratta di argomenti concernenti le persone, hanno sempre luogo a voti segreti.
Per la validità delle delibere non è computato il consigliere che, avendo interesse alla deliberazione, non può prendere parte alla relativa votazione.
Qualora un membro del Consiglio Direttivo presenti le dimissioni, il Consiglio può cooptare un sostituto.
Il consiglio direttivo ha altresì la facoltà di cooptare, con delibera motivata, altri consiglieri, sempre che non venga superato il numero massimo stabilito dall'articolo 8.
I consiglieri cooptati saranno ratificati dall'Assemblea e scadranno con quelli in carica.
I processi verbali delle adunanze sono stesi su apposito registro da parte del Segretario e saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 11. - PRESIDENTE
Il Presidente, ed in sua assenza od impedimento il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza il Presidente, ed in sua assenza od impedimento il Vicepresidente, può prendere decisioni che dovranno in ogni caso essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione.
Art. 12. - REVISORI DEI CONTI
La gestione della Associazione deve essere controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti, eletti dall’Assemblea dei soci, tra le persone idonee allo scopo anche non socipreferibilmente selezionati tra gli scritti nel Registro dei Revisori contabili istituiti presso il Ministero della Giustizia oppure negli albi professionali tenuti dagli organi individuati dall’art.1° del D.M. 29 dic. 2004 n.320. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigeranno una relazione sui rendiconti annuali.
La carica di Revisori dei Conti è incompatibile con ogni qualsiasi altra carica degli organi sociali.
Art. 13. - COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da cinque a venti membri, nominati dal Consiglio Direttivo.
I membri possono essere anche non soci, rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Comitato Scientifico ha il compito di proporre al Consiglio Direttivo le linee di politica culturale e scientifica dell'Associazione.
Art. 14. - RENDICONTO ED ESERCIZI ASSOCIATIVI
L'esercizio associativo inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea dei soci il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Il bilancio deve essere redatto secondo una rigida trasparenza gestionale, non omettendone alcun requisito.
Gli eventuali utili od avanzi di gestione, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.
Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altro ente che svolga attività analoghe o, comunque, di pubblica utilità.
Art. 15. - SCIOGLIMENTO OD ESTINZIONE
L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 del codice civile:
• quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi;
• per le altre cause previste dall'art. 27 del codice civile.
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altro ente che svolga attività analoghe o, comunque, di pubblica utilità.
Art. 16. - GRATUITA' DEGLI INCARICHI
Ogni e qualsiasi incarico svolto dai componenti degli organi sociali (Consiglieri, Presidente, Segretario, Comitato Scientifico) dell’associazione, con eccezione per i Revisori dei Conti, verrà eseguito in modo assolutamente gratuito, ad eccezione di puri rimborsi spesa, che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Art. 17. - CLAUSOLA ARBITRALE
Qualsiasi controversia che insorga sull'applicazione o sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle delibere degli organi sociali, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Lucca che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, da un arbitro unico nominato secondo detto Regolamento.
L’arbitro deciderà secondo equità nel rispetto delle norme degli artt. 806 e seg. del Codice di Procedura Civile. La decisione sarà comunque secondo diritto nelle ipotesi previste dall’art. 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, norme che vengono espressamente adottate al fine di regolamentare la presente clausola.
Il lodo non sarà impugnabile ai sensi dell’art. 829, terzo comma, del Codice di Procedura Civile.
Art. 18. - NOMINA FINALE
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni.
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “CENTRO MATTEUCCI”Art. 1. - DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita, con sede a Viareggio, via D’Annunzio n.22 l'Associazione culturale denominata “CENTRO MATTEUCCI per l’Arte Moderna”. L'Associazione “appartiene ai suoi aderenti” che ne determinano l'organizzazione e il governo.L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 2. - OGGETTO DELL'ATTIVITA'
L'Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire attività di carattere culturale e sociale.L'Associazione si prefigge di: studiare, promuovere, tutelare e valorizzare il patrimonio storico dell’arte moderna e contemporanea.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Tali scopi potranno essere conseguiti con attività diretta da parte dell'Associazione o indirettamente tramite enti ed organismi terzi.Per il raggiungimento del proprio oggetto l’Associazione potrà ideare, organizzare e gestire mostre monografiche e collettive, convegni, forum, seminari, dibattiti, pubblicazioni etc. direttamente o con altre associazioni, enti, fondazioni, istituzioni pubbliche e private. Potrà inoltre porre in essere tutte quelle manifestazioni, attività e iniziative utili al raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo, esclusivamente sulla base di proprie opportunità, dovrà valutare i servizi e le priorità necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 3. - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, dai proventi delle quote sociali, dalle eccedenze annuali di bilancio (coperta ogni spesa di gestione) nonché da eventuali contributi, erogazioni, lasciti fatti a qualunque titolo a favore dell'Associazione con specifica destinazione al patrimonio.
L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
• i redditi netti prodotti dal proprio patrimonio;
• le rette, le tariffe o i contributi di enti e di privati;
• ogni altro provento non destinato all'aumento del patrimonio;
• eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
• le quote sociali versate dagli associati.
Art. 4. - ASSOCIATI
Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che condividono gli scopi dell'Associazione, è esclusa la temporaneità della partecipazioneall’Associazione.Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e le persone fisiche e giuridiche che verranno successivamente ammesse ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
I soci sono suddivisi in tre categorie:
• Soci ordinari – sono le persone fisiche e giuridiche che, previa presentazione di domanda d'ammissione sottoscritta da almeno due soci, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. Ove il socio non sia persona fisica, dovrà indicare la persona che lo rappresenta in ogni rapporto con l'Associazione e nell'Assemblea. All'atto di ammissione i soci ordinari versano la quota di ammissione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci che non avranno presentato per scritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo, con le relative conseguenze. Il contributo associativo è intrasmissibile, irrepetibile e non rivalutabile. Tra i soci ordinari vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.Tra i Soci ordinari sono anche i soci fondatori oltre a coloro che hanno partecipato all’atto di costituzione dell’Associazione e lo hanno sottoscritto, anche quelli così qualificati e nominativamente indicari nell’atto costitutivo stesso.
• Soci sostenitori - sono coloro che versano una quota associativa mensile o annuale a titolo di contributo volontario, anche per usufruire di particolari servizi resi dall'associazione. Chiedono l'adesione alle attività dell'associazione e partecipano alla vita sociale senza diritto di voto. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci con funzioni consultive;
• Soci onorari – sono le persone, gli enti od istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione, ovvero che, con la propria attività, si siano particolarmente distinti nel campo culturale oggetto dell'Associazione. I soci onorari sono designati dal Consiglio Direttivo, assumono uno status che ha carattere onorifico e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci con funzioni consultive.
Art. 5 – PERDITA QUALIFICA
La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni od esclusione.L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata nel caso di eventuale morosità o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero, qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti e delle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale entro trenta giorni da tale comunicazione potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.La perdita della qualifica di socio implica la decadenza automatica ed immediata da qualsiasi eventuale carica ricoperta.
Art. 6. – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’associazione:
• l’Assemblea dei soci
• il Consiglio Direttivo
• il Presidente
• il Collegio dei Revisori dei Conti
• il Comitato Scientifico
Art. 7. – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dell’Associazione è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una due volte l'anno, in ordine all’attività dell'Associazione, per l'approvazione e le modifiche dello statuto, e dei regolamenti, per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione, e per l’approvazione dei Bilanci.L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di 1/10 dei soci.
Le adunanze dell'Assemblea dei soci sono ordinarie e straordinarie.Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni, in prima convocazione, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci ordinari e le delibere saranno prese a maggioranza di voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per la modifica dello statuto occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci ordinari, per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio, il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci ordinari.
Spetta all'Assemblea deliberare in merito:
• all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nei termini di legge e di statuto;
• alla nomina del Consiglio Direttivo;
• alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
• alla modifica dello statuto;
• ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle.
La convocazione deve essere fatta con comunicazione scritta almeno otto giorni prima della riunione ovvero via telegramma, telefax o e-mail, almeno cinque giorni prima.
Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati: la data e l'ora di inizio di prima e seconda convocazione, il luogo della seduta (anche fuori dalla sede sociale), nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.Hanno diritto ad intervenire tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale se ed in quanto stabilita, e che siano soci da almeno tredici mesi; in caso di necessità i socipossono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta. Ogni socio non potrà rappresentare più di tre soci. I soci sostenitori ed i soci onorari partecipano all'Assemblea con funzioni consultive.L'Assemblea viene presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, che redige il verbale da trascrivere sull'apposito registro, che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 8. – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 9 componenti,due terzi dei quali sono eletti dai Soci Fondatori e i restanti dall'Assemblea dei soci.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzione.
Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, scelti tra gli stessi componenti. Il Consiglio Direttivo può nominare altresì un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri e tra i non soci; in questo caso il Segretario non avrà diritto di voto in consiglio.In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente oppure, nel caso di contemporanea assenza, il consigliere più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.
I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.
Art. 9. - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, a cui spettano poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione:
• cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
• provvede all'amministrazione dell'Associazione ed al suo regolare funzionamento;
• delibera su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
• stabilisce le modalità di firma con facoltà di conferire procure speciali per singoli atti;
• progetta e verifica lo svolgimento delle attività sociali;
• predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per ciascun esercizio;
• delibera sugli eventuali regolamenti;
• delibera in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
• nomina i soci onorari;
• convoca le assemblee previste dallo statuto;
• promuove, ove occorra, le proposte di modifica dello statuto sociale;
• assume, sospende, licenzia il personale alle dipendenze dell'associazione; stipula contratti d'opera;
• determina, in caso di necessità, la quota d’associazione.
• Nomina in Comitato Scientifico.
Art. 10. - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepreside o da 1/3 dei suoi componenti e si riunisce almeno due volte l'anno per la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
La convocazione deve essere fatta con comunicazione scritta almeno otto giorni prima della riunione ovvero via telegramma, telefax o e-mail, almeno tre giorni prima.Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica.Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.
Le votazioni si svolgono per appello nominale oppure a voti segreti; quando si tratta di argomenti concernenti le persone, hanno sempre luogo a voti segreti.Per la validità delle delibere non è computato il consigliere che, avendo interesse alla deliberazione, non può prendere parte alla relativa votazione.
Qualora un membro del Consiglio Direttivo presenti le dimissioni, il Consiglio può cooptare un sostituto.
Il consiglio direttivo ha altresì la facoltà di cooptare, con delibera motivata, altri consiglieri, sempre che non venga superato il numero massimo stabilito dall'articolo 8.I consiglieri cooptati saranno ratificati dall'Assemblea e scadranno con quelli in carica.
I processi verbali delle adunanze sono stesi su apposito registro da parte del Segretario e saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 11. - PRESIDENTE
Il Presidente, ed in sua assenza od impedimento il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza il Presidente, ed in sua assenza od impedimento il Vicepresidente, può prendere decisioni che dovranno in ogni caso essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione.
Art. 12. - REVISORI DEI CONTI
La gestione della Associazione deve essere controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti, eletti dall’Assemblea dei soci, tra le persone idonee allo scopo anche non socipreferibilmente selezionati tra gli scritti nel Registro dei Revisori contabili istituiti presso il Ministero della Giustizia oppure negli albi professionali tenuti dagli organi individuati dall’art.1° del D.M. 29 dic. 2004 n.320. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigeranno una relazione sui rendiconti annuali.
La carica di Revisori dei Conti è incompatibile con ogni qualsiasi altra carica degli organi sociali.
Art. 13. - COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da cinque a venti membri, nominati dal Consiglio Direttivo.
I membri possono essere anche non soci, rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.Il Comitato Scientifico ha il compito di proporre al Consiglio Direttivo le linee di politica culturale e scientifica dell'Associazione.
Art. 14. - RENDICONTO ED ESERCIZI ASSOCIATIVI
L'esercizio associativo inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea dei soci il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.Il bilancio deve essere redatto secondo una rigida trasparenza gestionale, non omettendone alcun requisito.
Gli eventuali utili od avanzi di gestione, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.
Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altro ente che svolga attività analoghe o, comunque, di pubblica utilità.
Art. 15. - SCIOGLIMENTO OD ESTINZIONE
L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 del codice civile:
• quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi;
• per le altre cause previste dall'art. 27 del codice civile.
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altro ente che svolga attività analoghe o, comunque, di pubblica utilità.
Art. 16. - GRATUITA' DEGLI INCARICHI
Ogni e qualsiasi incarico svolto dai componenti degli organi sociali (Consiglieri, Presidente, Segretario, Comitato Scientifico) dell’associazione, con eccezione per i Revisori dei Conti, verrà eseguito in modo assolutamente gratuito, ad eccezione di puri rimborsi spesa, che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Art. 17. - CLAUSOLA ARBITRALE
Qualsiasi controversia che insorga sull'applicazione o sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle delibere degli organi sociali, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Lucca che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, da un arbitro unico nominato secondo detto Regolamento.
L’arbitro deciderà secondo equità nel rispetto delle norme degli artt. 806 e seg. del Codice di Procedura Civile. La decisione sarà comunque secondo diritto nelle ipotesi previste dall’art. 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, norme che vengono espressamente adottate al fine di regolamentare la presente clausola.Il lodo non sarà impugnabile ai sensi dell’art. 829, terzo comma, del Codice di Procedura Civile.
Art. 18. - NOMINA FINALE
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni.


